Meno carta per conservare elettronicamente i documenti informatici rilevanti ai fini tributari è quanto emerge dalla Risoluzione n. 46/E diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello presentato da un contribuente intenzionato a iniziare ad effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti analogici (D.M. 17 giugno 2014).
Il documento di prassi, ammettendo tutte le soluzioni prospettate dal contribuente ai fini della conservazione elettronica, consente di evitare di stampare i documenti (fatture e bolle doganali) ricevuti in formato digitale (esempio Pdf), anche nel caso in cui si tratti dei documenti per i quali la normativa vigente prevede a carico del cessionario/committente specifici obblighi ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto mediante integrazione del documento.
La procedura descritta dal contribuente per la conservazione elettronica prevede i seguenti step:
- numerare e protocollare i documenti in arrivo (la procedura avverrà in maniera differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale);
- integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente (come le fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di “reverse charge”), mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione che gli estremi della stessa;
- registrare le fatture di acquisto nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo;
- completare la procedura di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014;
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali da intendersi con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:
- un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
- un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.
La Conservazione Digitale proposta da 2C Solution
2C Solution, in qualità di conservatore accreditato AgID, mette a disposizione di tutti i suoi clienti servizi a norma per la conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto predisposto dalle regole tecniche.