Opzione del D.Lgs. 127/2015 e Fatturazione elettronica B2B: pubblicate le regole tecniche

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Fatturazione elettronica e trasmissione dei dati delle fatture al Fisco.

o_360618Il 28 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 182070/2016, che definisce le regole tecniche, i termini e le modalità opzionali per l’attuazione della fatturazione elettronica tra soggetti privati (B2B) e la trasmissione telematica dei dati fattura, confermando le semplificazioni e gli incentivi per i soggetti che, in via facoltativa, decideranno di operare secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n° 127.

L’opzione se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

A favore dei soggetti che esercitano l’opzione sono i seguenti incentivi fiscali:

  • Abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, (denominato ex Spesometro, poiché va a sostituire lo Spesometro) prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 4 comma 1 del DL 22 ottobre 2016 n. 193.
  • Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).
  • Riduzione di due anni dei termini di accertamento, in relazione all’accertamento ai fini dell’IVA, mentre per le imposte dirette è limitata ai soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo. La predetta riduzione è vincolata dal dover effettuare e ricevere solo pagamenti elettronici ,ad eccezione della possibilità di impiegare contanti fino a 30 euro.
  • Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da remoto”, secondo quanto disposto dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica.

 

Si hanno inoltre i seguenti benefici operativi:

  • La possibilità di contabilizzare in automatico e più velocemente la fattura di acquisto poiché essendo un file strutturato XML è atto alla elaborazione da parte del gestionale, eliminando gran parte del lavoro di data entry amministrativo.

Scopriamo i benefici operativi, fiscali e gli obblighi di legge passando al regime di fatturazione elettronica tra privati 

  IN REGIME DI FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI REGIME FATTURAZIONE TRADIZIONALE
BENEFICI OPERATIVI    
Automatizzazione del processo di emissione (gestione ed invio) delle fatture attive dal gestionale SI NO
   
Automatizzazione del processo di immissione (data entry e gestione) delle fatture passive nel gestionale  SI  NO
   
BENEFICI FISCALI    
Esonero dal comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, cosiddetto “spesometro trimestrale”, nuovo adempimento disciplinato dall’art. 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193. SI NO
   
Rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più rapidi e in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e). SI NO
   
Riduzione di due anni dei termini di accertamento, in relazione all’accertamento ai fini dell’IVA, mentre per le imposte dirette è limitata ai soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo. La riduzione di due anni è valida solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità   dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 4 agosto 2016, ossia mediante strumenti tracciabili (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti. Altresì, l’art. 4 comma 1 del Decreto MEF del 4 agosto 2016 prevede che per rendere effettiva la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento i contribuenti comunichino, con   riguardo a ciascun   periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti sulla tracciabilità dei pagamenti nella relativa dichiarazione annuale   ai fini delle imposte sui redditi. SI NO
   
Controlli fiscali effettuati “da remoto”, secondo quanto disposto dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell’attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. SI NO