Notifiche di scarto dello SDI: come si deve comportare il Cedente/Prestatore?

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Lo SdI (Sistema di Interscambio) può inviare diverse notifiche al Cedente/Prestatore (fornitore della prestazione alla Pubblica Amministrazione). In questo articolo ci concentreremo ed analizzeremo nel dettaglio le Notifiche di Scarto/Rifiuto:

Notifica di Scarto (NS) dal Sistema di Interscambio

In questo caso i controlli SdI permetterebbero al cedente/prestatore anche di rinviare la fattura corretta con stesso numero e data di emissione. Se, tuttavia, il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere lo scarto NS allora il cedente/prestatore procede all’emissione di una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri), ma senza inviarla allo SdI. Poi emette una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta e la invia allo SdI.

Notifica di Rifiuto da parte dell’Ente (Esito Committente di rifiuto)

L’esito committente di rifiuto può essere prodotto entro 15 gg dalla ricezione della fattura. Si evidenzio che l’ente pubblico in virtù dell’art. 42 del DL. N. 66/2014 ha 10 gg di tempo dalla ricezione per la registrazione in contabilità nel registro unico delle fatture d’acquisto o per eseguire le operazioni nel PCC, quindi potrebbe verificarsi due casistiche in base a cosa indica l’ente:

  •  la PA destinataria non ha registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la notifica di rifiuto del Committente e quindi non la registrerà più, allora va benissimo da parte del cedente/prestatore rinviare la fattura corretta con lo stesso numero e data;
  • la PA destinataria ha già registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la notifica di rifiuto del Committente, allora generalmente deve essere emessa una nota di accredito da inviare allo SDI e poi nuova fattura. Questa strada è la più corretta soprattutto se il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere il rifiuto esito committente allora il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 procedere comunque all’emissione di una nota di accredito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta.

È possibile che la Pubblica Amministrazione contesti una fattura dopo la notifica di Decorrenza Termini (DT)?

Nel caso in cui venga contestata la fattura dopo aver ricevuto la notifica di decorrenza termine è necessario da parte del cedente/prestatore emettere una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri) e poi si invia la fattura con nuovo numero e data.

Naturalmente non può essere inviata con lo stesso numero e data, in quanto lo SdI la percepisce come già inviata e la scarta. Anche in questo caso avendo il cedente/prestatore sicuramente già registrato la sua fattura prima di ricevere il DT (15 gg) allora il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 procedere comunque all’emissione di una nota di credito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta.