Liquidazione IVA Trimestrale: proroga al 12 giugno 2017

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Prorogata la scadenza per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre dell’anno.

Con il comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 89 del 29 maggio, viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2017.

Com’è noto, l’invio delle comunicazioni IVA è stato previsto dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), ma ci sono state notevoli difficoltà sulle tempistiche. Infatti il 27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento con il modello e le istruzioni ma solo il 4 maggio è stato messo a disposizione il software per la compilazione e il controllo dei file.

Nei giorni scorsi la domanda più ricorrente che in molti si sono posti è stata: “Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione trimestrale?”

Nessun obbligo comunicativo in assenza di dati contabili (cioè non occorre inviare le comunicazioni trimestrali IVA anche quando la liquidazione chiude con risultato pari a zero e non ci sono operazioni ai fini IVA nel trimestre). Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, non sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione.

Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ in tema di nuove comunicazioni delle liquidazioni periodiche (scadenza 12 giugno). Un discorso analogo vale anche per il contribuente con liquidazioni mensili: potrà non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Quindi, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture

Le sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura (comunicazioni dati fatture art. 21 D.L. n. 78/2010) o in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di riepilogo Iva, sono disciplinate dal comma 2-bis dell’art. 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto proprio dal Decreto-Legge 193/2016.

Con la conversione in legge del D.L. 193/2016 sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.