Più tempo per trasmettere al Fisco i dati delle fatture emesse e ricevute. Per venire incontro alle esigenze segnalate dai professionisti: il termine è stato spostato dal 28 settembre al 5 ottobre.
Come inviare la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute
Come per quanto è avvenuto per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA, si può inviare:
- Tramite soggetti accreditati al servizio di trasmissione come 2C SOLUTION. Il file d’invio deve essere firmato dal Legale Rappresentante dell’Azienda o da un incaricato opportunamente configurato utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate
- Tramite la procedura all’interno del servizio Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate
Approfondimenti della Comunicazione
La norma prevede che i soggetti Iva debbano comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute. Tra queste rientrano anche quelle emesse nei confronti di soggetti privati. Per le operazioni che invece non sono documentate da fattura, la comunicazione è prevista al superamento di 3.600 euro.
Per ogni fattura, vanno comunicati:
- i dati identificativi del cedente/prestatore
- i dati identificativi del cessionario/committente
- la data del documento
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
- il numero del documento
- la base imponibile
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta (ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).
Contenuto della comunicazione
Nella comunicazione devono essere indicati i dati:
- di tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione
- di tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali
- delle note di variazione delle fatture emesse e ricevute.
Ai fini della compilazione della comunicazione bisognerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.
Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburante, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
- le fatture trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
- le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
- le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
- le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.
Scadenze e modalità di invio
Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:
- 5 ottobre 2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef che anticipa i contenuti di un DPCM di prossima pubblicazione.
- febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.
La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:
- i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
- la data e il numero di fattura;
- la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
- la tipologia di operazione ai fini Iva.
Sanzioni
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).
Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).
È possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione. In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
- entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
- oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).
Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).
Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.
2C SOLUTION è accreditata al servizio di trasmissione. Contattaci per inviare la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute.