A partire dal 1° luglio 2018, la legge di bilancio recentemente approvata, ha stabilito espressamente l’abbandono della scheda carburante, usata sinora da imprese e professionisti per attestare gli acquisti effettuati presso i distributori per detrarre fiscalmente i costi dal reddito.
Stop scheda carburante
La nuova normativa stabilisce l’abbandono della disciplina della scheda carburante, abrogando l’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31. Si dovrà dire dunque addio al documento con cui, fino ad oggi, imprese e professionisti attestavano gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali, a fini di detrazione Iva e deduzione fiscale.
Niente contanti, solo pagamenti elettronici
Dal 1° luglio 2018, solo il pagamento tramite strumenti elettronici e documentato con la fattura elettronica emessa dal benzinaio, consentirà al titolare IVA di contabilizzare fiscalmente le spese carburante e dedurle dal proprio reddito. Le spese di rifornimento potranno comunque essere saldate in contanti, ma sarà esclusa in tal caso la possibilità di dedurre l’IVA sul costo di benzina e gasolio da autotrazione.
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